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D.M. 31/07/1934-Se si tratta di liquidi della categoria B: il raggruppamento può essere analogamente costituito con serbatoi disposti a distanza rispettiva di m 5 a 10 secondo la loro capacità, a partire da 5 metri per 500 metri cubi, e aventi un totale complessivo di liquidi non superiore a 12.000 metri cubi. Il bacino di contenimento deve avere capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi. Per gli oli combustibili e lubrificanti non occorrono, di norma, bacini di contenimento, ma l'area su cui sorgono dev'essere recinta da muro, o da argine (sostituito dall'art. 1, D.M. 12 maggio 1937). Qualora, detto bacino, venisse prescritto, la sua capacità totale dovrebbe essere uguale alla quarte parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi (sostituito dall'art. 1, D.M. 12 maggio 1937). 55. Negli stabilimenti in genere dove si producono o si lavorano oli minerali, è consentito, per ragioni di lavorazione, ma non per conservazione in deposito, di raggruppare, in un unico bacino di contenimento, non più di quattro serbatoi per benzina di capacità singola non superiore a 150 metri cubi, con facoltà di ridurre le distanze fra serbatoio e serbatoio, però senza scendere sotto a 80 centimetri. Per ogni serbatoio deve esservi la possibilità di irrorarlo idricamente. Alcuni di tali gruppi, di massima non più di tre, possono avere bacini contigui, in modo da costituire un solo complesso, rispetto al quale devono essere computate la zona di protezione e le distanze di rispetto, riferite alla classe 1ª. 56. Nelle raffinerie è ammesso di tenere a) In vicinanza del gruppo caldaie, piccoli serbatoi raccoglitori (per distillati leggeri; per distillati pesanti), di capacità singola non superiore a 100 metri cubi, in gruppi di non più di 20 serbatoi, disposti entro un medesimo bacino o vasca di contenimento, a distanza, fra serbatoio e serbatoio, non minore di 80 centimetri. b) Nel reparto raffinazione continua delle benzine e dei petroli, raggruppamenti di non più di 20 cassonetti, cisternette e altri recipienti, di capacità singola non superiore a 60 metri cubi, disposti essi pure in un medesimo bacino o vasca, a distanza fra recipiente e recipiente, non inferiore a 80 centimetri. c) Altri raggruppamenti analoghi, in altri reparti (rettificazione delle benzine e simili), della capacità totale massima di 2.000 metri cubi. Ciascun gruppo di recipienti di cui alle lettere a, b e c, deve essere considerato come un unico complesso, rispetto al quale devono osservarsi le distanze di protezione della classe 1ª. Gli irroratori per ogni singolo serbatoio di cui al numero precedente, possono essere sostituti da efficienti impianti idrici, con acqua sempre sotto pressione, per potere prontamente intervenire ove il bisogno lo richieda; integrandoli con un impianto, o anche soltanto con apparecchi portatili o trasportabili, per produzione continua di schiuma. d) Sono ammessi infine raggruppamenti di serbatoi, cassonetti e altri recipienti, nel reparto raffinazione oli, di capacità non superiore a mc 100 l'uno, in numero non superiore a 40, senza che occorra bacino o vasca di contenimento. 57. Analogamente dicasi per gli stabilimenti nei quali le operazioni di piroscissione, raffinazione e rettificazione devono compiersi in modo continuo, servendosi di liquidi che sono transitoriamente depositati, oppure che circolano in serbatoi ordinari, decantatori, ricircolatori, alimentatori e simili. Questi serbatoi, recipienti, bacini o vasche, devono essere raggruppati separatamente dai gruppi dei serbatoi costituenti il deposito autorizzato (il quale comprende materie gregge da lavorare e prodotti finiti). Per quanto possibile, i singoli gruppi rispetteranno le distanze di protezione stabilite per la classe 1ª, in relazione ai liquidi contenuti. Anche per questi serbatoi, bacini, vasche, ecc., da considerare come parte integrante degli impianti di piroscissione, si devono prendere speciali provvedimenti contro gli incendi, per poter intervenire prontamente ed efficacemente in caso di bisogno. 58. Per i depositi delle classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, è ammesso l'impiego di serbatoi fuori terra esclusivamente adibiti per effettuare miscele carburanti oppure travasi, a condizione che ciò sia fatto a circuito chiuso. Per le classi 1ª e 2ª, i serbatoi per miscele devono avere capacità non superiore a 1.500 metri cubi. Per i depositi di queste classi, stante la precarietà del- l'uso di tali serbatoi, possono essere ridotte a metà la larghezza della zona di protezione e le distanze dai fabbricati esterni; e i singoli bacini di contenimento possono avere capacità pari alla metà di quella massima effettiva, in volume, del liquido infiammabile del proprio serbatoio. Per i depositi della classe 3ª è ammesso l'impiego di un serbatoio per ogni specie di liquido, di capacità non superiore a 50 metri cubi, e per i depositi della classe 4ª non superiore a 30 metri cubi, con l'obbligo però, per entrambe le classi, di sistemarli entro il locale di travaso. L'obbligo del circuito chiuso non sussiste per i serbatoi delle classi 1ª e 2ª, di cui al primo capoverso del presente numero, se tali serbatoi sono situati alle distanze normali. 59. I tubi e i canali di scarico delle acque del bacino di contenimento, devono essere intercettabili mediante valvole a saracinesca, situate allo estremo degli argini o muri, e destinate a impedire, in caso di accidente, che il liquido infiammabile venga condotto nelle normali fognature. L'eventuale dispersione di tale liquido a mare, è ammessa, semprechè lo scarico possa farsi, mediante cunicolo, o fognatura, fuori del porto, in località designata. Tutte le tubazioni, i cunicoli e le fognature che convogliano le acque pluviali e di lavaggio provenienti dall'interno dei bacini di contenimento, devono, prima di uscire dal recinto, essere provveduti di fossa o vasca di decantazione, a trappola. I muri o argini contenitori del bacino non devono presentare alcuna apertura. Se in vecchi impianti esiste qualche porta, occorre renderla completamente stagna. Per l'accesso all'interno dei bacini è obbligatoria la esistenza di scalette fisse, di materiale incombustibile. L'impiego dell'erba conferisce alla buona conservazione degli argini. Es- sa però, qualora non sia di natura incombustibile, deve essere mantenuta bassa, particolarmente in estate, anche sul circostante terreno. Gli alberi sono, di massima, esclusi dall'interno e dalle immediate vicinanze degli stabilimenti e dei depositi di oli minerali. Ad ogni modo, essi non devono essere di troppo alto fusto, nè di specie tale per cui possano divenire propagatori di fuoco (non resinosi, tanto più se a fronde bas- se; con scarsi rami e foglie secche; ecc.). E' vietato depositare, nell'interno dei bacini contenitori, materiali di qualsiasi specie. 60. E' preferibile che le tubazioni uscenti dai bacini, attraversino gli argini o i muri di contenimento, in luogo di sorpassarli, al fine di evitare la formazione di bolle d'aria. L'attraversamento deve essere reso stagno mediante perfetta aderenza dei tubi alla terra o al muro. L'introduzione e l'estrazione dei liquidi dai detti serbatoi possono essere effettuate, o per gravità, o per mezzo di pompe, con tubi di acciaio senza saldatura longitudinale, collegati fra loro mediante giunzioni fatte con saldatura trasversale, oppure a manicotto o a flangia. Per questo ultimo sistema, le guarnizioni devono essere di sostanza incombustibile e non fusibile (esclusi piombo, metalli e leghe ad esso analoghi) (sostituito dal- l'art. 1, D.M. 12 maggio 1937). Le tubazioni nell'interno degli stabilimenti e dei depositi devono essere ispezionabili. Perciò è opportuno che siano allo scoperto, salvo quanto disposto nel numero seguente. Le tubazioni di allacciamento degli impianti alle bocche di carico e scarico delle banchine di approdo, ed agli scali ferroviari, nei tratti sottopassanti a strade ordinarie, binari ferroviari e tramviari, piazzali e aree di uso pubblico, debbono: per diametri fino a 100 millimetri, essere interrate ad una conveniente profondità, non inferiore a 30 centimetri (50 centimetri in caso di binari); per diametri maggiori, essere situate in cunicolo, o in cassetta di cemento. I tubi, nell'interno degli stabilimenti e dei depositi, devono essere tinti con colori differenti, a seconda del liquido al quale ognun d'essi è destinato, affinchè possano essere facilmente distinti dagli operai, e, in caso di bisogno, dai pompieri. 61. A) Le tubazioni che uniscono i depositi costieri alla banchina del porto devono rispondere ai seguenti requisiti: 1° Le tubazioni di distribuzione con bocche di presa, derivate dalle condotte principali, costruite come è accennato nel numero precedente, non debbono essere sistemate sulla calata entro cunicoli, ma devono essere interrate a livello superiore a quello delle acque del bacino portuale. 2° Le condotte principali di trasporto dei liquidi debbono distare dal muro di sponda della calata non meno di 20 metri, ed avere, nel l'ambito del demanio marittimo, ad ogni 250 metri circa, a partire dalla radice del molo, una saracinesca di intercettazione in pozzetto, manovrabile facilmente con la semplice apertura del chiusino del pozzetto. Quando la larghezza delle calate non consenta la di- stanza indicata di 20 metri, questa potrà essere conseguentemente ridotta dall'autorità marittima. 3° Le condotte di distribuzione di cui al capoverso primo del presente numero, ciascuna con propria saracinesca di intercettazione al punto di diramazione, debbono essere collocate normalmente al muro di sponda; le bocchette di presa debbono essere conformate in modo da evitare dispersioni di liquido. 4° Il collegamento fra la bocchetta di presa e quella della nave cisterna dev'essere effettuato con tubo flessibile, costruito in modo da evitare qualsiasi spandimento. Per i liquidi infiammabili delle categorie A e B, tali tubi devono essere costituiti con materiale plastico insolubile, nei liquidi stessi, rivestito con materiale metallico, ricoperto a sua volta mediante sostanza impermeabile; oppure essere interamente metallici, a parete interna continua e non intaccabile dagli oli minerali, e resistenti a elevate pressioni. Per gli oli della categoria C è invece ammesso l'uso dei tubi flessibili metallici, ad alto grado di tenuta. Durante l'uso si deve sorvegliare attentamente che le giunzioni dei tubi, costituite da flange, non diano luogo a sprizzamenti o a stillicidi di liquido, nella quale evenienza si deve procedere senza indugio a farli cessare, serrando maggiormente le flange. Si possono anche usare giunti di dilatazione, con o senza flange alle estremità, a pareti metalliche ondulate lateralmente, resistenti a forti pressioni e a temperature elevate (sostituito dall'art. 1, D.M. 12 maggio 1937). 5° Le navi cisterna devono impiegare il minor tempo possibile per lo scarico dei liquidi ai depositi costieri, mediante le apposite pompe e tubazioni. Appena terminate le operazioni di carico o scarico delle navi cisterna, le tubazioni devono essere vuotate del liquido; e, se trattasi di liquidi delle categorie A e B, deve essere provveduto alla eliminazione dei vapori infiammabili, mediante riempimento di acqua, o con altro sistema equivalente. B) Le tubazioni (oleodotti) che possono unire un deposito costiero ad un lontano stabilimento (vedasi n. 17), devono invece uniformarsi ai se- guenti criteri di massima a) le condutture principali devono evitare, per quanto possibile, i terreni non pianeggianti, i fiumi, le paludi, gli stagni, ecc. b) esse devono correre preferibilmente in vicinanza di linee ferroviarie e di grandi strade, perchè ciò può facilitare la costruzione e la sorveglianza. Le distanze vanno concertate con gli enti interessati c) è consigliabile che le tubazioni attraversino i corsi d'acqua valendosi dei ponti già esistenti. In caso di impossibilità, occorre costruire appositi piccoli ponti leggeri d) le tubazioni in terreno pianeggiante non devono di massima esse- re collocate a profondità superiore a un metro, perchè ne sia facile la sorveglianza |
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